COVID-19: green pass e mense aziendali

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COVID-19: green pass e mense aziendali

Esenzione vaccinazione:

È stata pubblicata la circolare del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute che regola le certificazioni per l’esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2, per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere la vaccinazione. Tali disposizioni si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e alle attività dove è prevista una Certificazione verde COVID-19.

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e non può contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Mense aziendali:

A seguito del D.L. del 23 luglio 2021, n° 105 il Governo, tramite una FAQ pubblicata sul proprio sito (https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone), ha chiarito che per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere alla mensa aziendale o ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Corrispondenza certificazione verde e documento d’identità:

La circolare del 10 agosto del Ministero dell’Interno “Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19” precisa che il controllo della corrispondenza della certificazione verde con il documento di identità personale è discrezionale e non obbligatorio.

I delegati per la verifica delle certificazioni dovranno essere incaricati con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

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