Nuovi limiti Piombo e Diisocianati

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Nuovi limiti Piombo e Diisocianati

Pubblicata il 13 marzo 2024 la Direttiva 2024/689/Ue che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, con l’abbassamento dei limiti previsti per il piombo, e la Direttiva 98/24/Ce sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, introduce i limiti di esposizione professionale per i diisocianati.

Il valore limite di esposizione professionale per il piombo viene ridotto di 5 volte da 0,15 mg/m³ a 0,03 mg/m³, mentre il limite biologico passa da 70 μg/100 ml a 15 μg/100 ml (30 μg/100 ml fino al 2028).

I valori limite per i diisocianati sono invece fissati in:

  • limite generale di esposizione professionale pari a 6 μg NCO/m³ (10 μg/m³ fino al 2028);
  • limite di esposizione di breve durata pari a 12 μg NCO/m³ (20 μg/m³ fino al 2028).

La direttiva entrerà in vigore l’8 aprile 2024 e gli Stati membri avranno a disposizione due anni per adeguare la legislazione nazionale.

Si ricordiamo che dal 24/08/2023 l’uso professionale o industriale dei Diisocianati, considerati singolarmente o come componenti di altre sostanze o miscele, in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, è consentito agli utilizzatori che abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro di talli composti (si rimanda alla ns. precedete news https://www.scsa.it/diisocianati-formazione-lavoratori-entro-24-08-2023/).

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